La canna fumaria spesso è oggetto di discussione in condominio, soprattutto quando è di proprietà di un singolo. Altrettanto spesso questi litigi vengono portati in sede contenziosa, non trovando una soluzione amichevole tra le parti.
È la volta del Tribunale di Torino con la sentenza n. 400 del 3 febbraio 2022.
Il caso è presto raccontato.
Canna fumaria, dove, quando e perché: Il caso di specie
Con atto di citazione l’attore, proprietario di una unità immobiliare sita al piano terreno del condominio, conveniva in giudizio il condominio per sentire dichiarare il proprio diritto e facoltà di collocare, a proprie spese, fino a due canne fumarie di diametro interno di cm. 30 ciascuna, con ingombro massimo di cm. 35 ciascuna, che si dipartissero all’esterno della relativa unità immobiliare, dal lato cortile, per poi elevarsi in parallelo ed a ridosso del vano ascensore che insisteva nella corte comune in appoggio al muro perimetrale, uniformando forma e colore del rivestimento delle suddette canne fumarie a forma e colore di detta cabina ascensore, o in quella diversa collocazione meglio vista, e comunque adottando gli accorgimenti necessari a preservare il decoro architettonico del fabbricato.
Evidenziava che la sua unità immobiliare era servita in passato da una pluralità di canne fumarie che nel tempo erano state occluse da terzi senza il suo consenso ed a sua insaputa verosimilmente nel corso di lavori di manutenzione e ristrutturazione delle singole unità immobiliari.
Fonte: https://www.condominioweb.com/canna-fumaria-dove-quando-e-perche.19004