La formazione, l’emissione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione, l’esibizione, la validazione temporale nonché la sottoscrizione dei documenti informatici deve avvenire, anche ai fini tributari, nel rispetto delle regole del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
Le disposizioni contenute nel DLgs. 7.3.2005 n. 82 (CAD) sono infatti esplicitamente richiamate dall’art. 39 del DPR 633/72 e dal DM 17.6.2014, che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici.
Anche ai fini fiscali può definirsi “informatico” qualsiasi “documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.
I documenti informatici rilevanti ai fini tributari sono contraddistinti dalle seguenti caratteristiche:
- immodificabilità;
- integrità;
- autenticità;
- leggibilità;
- utilizzo dei formati previsti dal CAD o di quelli scelti dal responsabile della conservazione (che ne deve motivare la scelta nel manuale di conservazione), che siano atti a garantire l’integrità, l’accesso e la leggibilità nel tempo del documento informatico.
Con specifico riferimento alla fattura elettronica, la disciplina della conservazione sostitutiva trova sempre applicazione con riferimento alle fatture elettroniche emesse verso la Pubblica Amministrazione (B2G) e nei confronti di soggetti privati (B2B e B2C). L’obbligo opera tanto per il cedente o prestatore emittente, quanto per il cessionario o committente, soggetto passivo, destinatario della fattura elettronica. Occorre, tuttavia, considerare che devono ritenersi comunque esclusi dall’obbligo di conservazione dei documenti elettronici ricevuti i soggetti aderenti al regime forfettario (FAQ Agenzia delle Entrate 19.7.2019 n. 110).
L’Amministrazione finanziaria ha affermato che è possibile portare in conservazione la fattura in uno qualsiasi dei formati contemplati dal DPCM 3.12.2013 ritenuti idonei ai fini della conservazione (ad es. in formato “pdf”, “jpg” o “txt”).
In virtù di quanto stabilito dall’art. 3 del DM 17.6.2014, i documenti informatici devono essere conservati in modo da rispettare le norme del codice civile, le disposizioni del CAD e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.
Nell’ambito del processo di conservazione dei documenti informatici, l’art. 3 co. 1 del DM 17.6.2014 richiede altresì che siano consentite le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in base a:
- cognome e nome;
- denominazione;
- codice fiscale;
- partita IVA;
- data;
- o associazioni logiche tra i suddetti elementi.
Il procedimento deve prevedere l’apposizione del riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione (art. 3 co. 2 del DM 17.6.2014) e, come indicato, deve concludersi entro 3 mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, intendendosi per tale, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche per i documenti rilevanti ai fini IVA (art. 3 co. 3 del DM 17.6.2014 e ris. Agenzia delle Entrate 10.4.2017 n. 46).
Per quanto concerne il periodo d’imposta 2019, considerato che il termine per la presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi è scaduto il 10.12.2020, il processo di conservazione dovrà quindi concludersi entro il 10.3.2021.